Al via le designazioni dei rappresentanti«IUniScuola di Istituti scolastici» (art.10 comma 8 dello Statuto)
«Designazione RSA pro-tempore nelle 10.778 Istituzioni Scolastiche»
Ecco gli artt. 10,13 e 14 dello Statuto dell'associazione Istruzione Unita Scuola:
Ecco gli artt. 10,13 e 14 dello Statuto dell'associazione Istruzione Unita Scuola:
Art. 10 – Presidente
Il Presidente, dura in carica quattro anni, rieleggibile, rappresenta l’Associazione nella sua unità, ne firma gli atti e ne attua la linea politica secondo i deliberati degli organi collegiali.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione e firma, per conto di questa tutti, gli atti attinenti ai giudizi ed ai rapporti verso terzi.
Al Presidente spetta inoltre:
1) Convocare e presiedere la Direzione Generale;
2) Convocare il Consiglio Generale;
3) Attuare il Piano delle attività e le deliberazioni del Consiglio Generale;
4) Nominare e revocare i componenti della Direzione Generale e il Vice Presidente;
5) Garantire l’applicazione dello Statuto;
6) Assumere la direzione editoriale dell’organo di stampa;
7) Mantenere i rapporti con le Istituzioni e con il mondo politico e sociale, assumendo le opportune iniziative per valorizzare il ruolo dell’Associazione e la sua capacità rappresentativa;
8) Designare i Coordinatori Regionali e i rappresentanti delle Sezioni di Istituti scolastici pro-tempore ove le Sezioni non sono ancora costituite, i quali partecipano rispettivamente a pieno titolo alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio regionale.
In caso di assenza o di impedimento, esercita le sue funzioni il Vice Presidente da lui nominato tra i componenti della Direzione Generale.
Art. 13- Organizzazione periferica.
L’organizzazione periferica della IUniScuola è costituita dalle Sezioni Regionali e dalle Sezioni di Istituto. Le Sezioni di Istituti scolastici e Regionali sono strutture amministrative autonome, il Presidente non risponde delle obbligazioni da queste assunte.
I coordinamenti regionali e le Sezioni di Istituti scolastici, nel rispetto dei deliberati degli organi statutari nazionali ed in conformità al presente Statuto ed al Regolamento, svolgono la propria attività per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. In caso di gravi ed accertate disfunzioni od irregolarità, gli organi delle Sezioni Regionali e di Istituti scolastici sono dichiarati decaduti dalla Direzione Generale che provvede alla nomina di un commissario. La Direzione Generale darà di tale provvedimento adeguata informativa al Consiglio Generale
Art. 14- Sezioni Regionali
Sono Organi della Sezione Regionale dell’Associazione:
• Il Consiglio Regionale
• Il Coordinatore Regionale
Il Consiglio Regionale è composto dai rappresentanti Sezioni di Istituti scolastici dell’Associazione. Il Consiglio Regionale elegge, tra i suoi membri, il coordinatore regionale.
Al Consiglio Regionale spetta:
1) Svolgere funzione di promozione e coordinamento di iniziative, a livello regionale, volte a potenziare la presenza e l’autorevolezza dell’Associazione;
2) Gestire, in linea con le deliberazioni generali dell’Associazione, le problematiche a dimensione regionale e a garantire, a tale livello, la rappresentanza dell’Associazione.
Art. 15- Sezioni di Istituti scolastici
Organi delle Sezioni di Istituti scolastici sono: l’assemblea degli iscritti e il rappresentante eletto dall’assemblea
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